IL CODICE DI CONDOTTA |
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Articolo 1 |
| 1.1 Il Giurista d'Impresa ha il compito di provvedere alla tutela giuridica dell'impresa e concorre attivamente, con le altre funzioni aziendali, alla formazione ed alla esecuzione delle decisioni dell'impresa stessa, mediante l'apporto delle proprie competenze specifiche. |
| 1.2 Il Giurista d'Impresa deve perseguire l'interesse dell'impresa. |
1.3 Il Giurista d'Impresa deve svolgere i propri compiti con correttezza e competenza professionale, nel rispetto della legislazione vigente, assicurando all'impresa la conoscenza e l'applicazione delle regole di diritto di cui si rende interprete. |
Articolo 2 |
2.1 Il Giurista d'Impresa e' tenuto al dovere di lealta' nei confronti dell'impresa di appartenenza. 2.2 Il Giurista d'Impresa deve concorrere alla soluzione dei problemi dell'impresa con spirito costruttivo, mantenendo piena indipendenza intellettuale, libera da influenze derivanti sia da interesse personale sia da pressioni esterne |
Articolo 3 |
3.1 Le relazioni con gli altri Giuristi d'Impresa devono essere improntate alla fiducia e cooperazione reciproca nell'interesse delle rispettive imprese, anche al fine di evitare contenziosi non necessari. Analogo spirito deve informare i rapporti con gli esercenti altre professioni giuridiche. 3.2 Il Giurista d'Impresa e' tenuto ad interpretare lealmente, secondo l'originaria volonta' delle parti, i contratti e gli atti alla cui elaborazione egli ha partecipato, ogni qualvolta sopraggiungono delle difficolta' di interpretazione o di esecuzione di tale atti o contratti. |
Articolo 4 |
| 4.1 Il Giurista d'Impresa deve perseguire,
in ogni aspetto della sua attivita', lo scopo di evitare per quanto possibile l'insorgere
di conflitti circa l'interpretazione e l'esecuzione dei rapporti tra le Parti. |
Articolo 5 |
| 5.1 Il Giurista d'Impresa nel dare forma
giuridica alle decisioni aziendali deve rispettarne i contenuti sostanziali, fermo
restando l'osservanza di quanto previsto dal precedente articolo1.3. |
Articolo 6 |
| 6.1 Il Giurista d'Impresa e' tenuto al
segreto professionale e deve trattare tutte le informazioni di cui entra in possesso a
motivo della sua professione come strettamente riservate, anche una volta cessato il
rapporto di lavoro. Parimenti avra' cura di esigere dalle controparti analoghe garanzie di
riservatezza. |
Articolo 7 |
7.1 Il Giurista d'Impresa, fermo il rispetto del presente codice di condotta, deve seguire le direttive di merito ed organizzative dell'impresa. 7.2 Il Giurista d'Impresa dovra' inoltre adoperarsi per concorrere attivamente alla formazione e crescita professionale dei propri collaboratori. |
Articolo 8 |
| 8.1 Il Giurista d'Impresa dovra' valutare,
in relazione alla natura della materia sottopostagli, la opportunita' di ricorrere alla
collaborazione di professionisti esterni anche ai fini della rappresentanza e della difesa
in giudizio dell'impresa. In caso affermativo il Giurista d'Impresa avra' cura di
rappresentare al professionista esterno i fatti e le circostanze rilevanti e di
trasmettere allo stesso le opportune istruzioni per la trattazione della materia stessa. |
Articolo 9 |
| 9.1 Nei rapporti con controparti non
assistite da legale, il Giurista d'Impresa si comportera' con lealta' e correttezza; ove
del caso, suggerira' alla controparte di procurarsi un adeguato supporto legale. |
Articolo 10 |
10.1 Il Giurista d'Impresa si asterra' da qualunque azione o comportamento che possano recare pregiudizio allo status ed alla reputazione professionale della categoria. 10.2 In particolare il Giurista d'Impresa e' tenuto ad osservare le norme che regolano il funzionamento della Associazione Italiana Giuristi di Impresa e operando con lealta' nei confronti delle decisioni legittimamente assunte dagli organi statutari. |
Articolo 11 |
| 11.1 Il
Giurista d'Impresa si impegna, sul proprio onore, ad accettare con dignita' e coerenza le
sanzioni disciplinari che dovessero eventualmente essergli comminate dai competenti Organi
associativi. |
| Testo approvato in data 17 marzo 1997 |