CHI SIAMO CODICE DI CONDOTTA

La finalità del Codice di Condotta è di stabilire le regole che i Giuristi d’Impresa iscritti all’AIGI, membro italiano di ECLA (European Company Lawyers Association), devono osservare nei confronti dell’impresa di appartenenza, degli altri Giuristi d’Impresa, delle parti che entrano in contatto con l’impresa e dei terzi in genere, in coerenza con i principi ECLA (ECLA code of ethics) e con quelli in essere per lo svolgimento delle professioni giuridiche nell’ambito dell’Unione Europea.

ARTICOLO 1 - Ruolo del Giurista d'Impresa

  1. Il Giurista d’Impresa deve provvedere alla tutela giuridica dell’impresa ed alla prevenzione dei rischi cui essa possa incorrere e deve concorrere attivamente, con le altre funzioni aziendali, alla formazione ed alla esecuzione delle decisioni dell’impresa stessa, mediante l’apporto delle proprie specifiche competenze giuridiche e manageriali.
  2. Il Giurista d’Impresa deve svolgere la propria attività con indipendenza, probità, lealtà, diligenza, correttezza, dignità e competenza professionale, contribuendo al perseguimento degli obiettivi dell’impresa ed assicurando alla medesima la conoscenza, il rispetto e l’applicazione delle regole di diritto di cui si rende interprete.

ARTICOLO 2 - Lealtà e indipendenza intellettuale

  1. Il Giurista d’Impresa è tenuto al dovere di lealtà nei confronti (i) dell’impresa di appartenenza, nel rispetto della dignità della professione e (ii) dell’A.I.G.I.
  2. Il Giurista d’Impresa concorre alla vita dell’AIGI ed all’attività dell’impresa di appartenenza con spirito costruttivo, fornendo pareri giuridici liberamente e sotto la propria responsabilità e mantenendo piena autonomia ed indipendenza intellettuale, libera da influenze derivanti, sia da interesse personale, sia da pressioni indebite interne o esterne.

ARTICOLO 3 - Situazioni in Conflitto di interesse

  1. Qualora si manifesti, o possa manifestarsi, un conflitto d’interessi nei confronti della propria impresa, il Giurista d’Impresa deve adoperarsi per evitare di incorrervi dandone pronta informazione alla stessa secondo le regole applicabili alla propria organizzazione d’appartenenza.
  2. Analogamente, qualora si manifesti, o possa manifestarsi, nei confronti di AIGI una situazione in cui un Socio si trovi ad avere un interesse apprezzabile che possa risultare anche potenzialmente in conflitto con quelli dell’AIGI, il Giurista d’Impresa deve darne pronta informazione ad AIGI e nello specifico al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri potrà comunque attivarsi sulla base di informazioni altrimenti conosciute.
    Coerentemente con la valutazione che, senza ritardo, l’Associazione comunicherà al Giurista d’Impresa in relazione alla situazione di interesse rappresentata, il Socio deve adoperarsi tempestivamente per evitare di incorrervi e/o per sanare la stessa con diligenza e impegno, rinunciando a perseguire l’interesse che fosse valutato confliggente con quello associativo e in ogni caso astenendosi da deliberazioni dirette a perseguirlo o capaci di avere una influenza sul medesimo.

ARTICOLO 4 - Relazioni con i terzi estranei all'impresa d'appartenenza

  1. Le relazioni con gli altri Giuristi d’Impresa devono essere improntate alla leale cooperazione reciproca nell’interesse delle rispettive imprese, anche al fine di evitare contenziosi non necessari. Analogo spirito deve informare i rapporti con gli esercenti altre professioni.
  2. Il Giurista d’Impresa è tenuto ad interpretare lealmente, secondo la volontà delle parti, i contratti e gli atti alla cui elaborazione egli ha partecipato, ogni qualvolta sopraggiungano difficoltà di interpretazione, o di esecuzione di tali atti o contratti.

ARTICOLO 5 - Prevenzione delle controversie

Il Giurista d’Impresa persegue, in ogni aspetto della sua attività, lo scopo di evitare l’insorgere di controversie circa l’interpretazione e l’esecuzione dei rapporti tra le parti.

ARTICOLO 6 - Rispetto delle norme

Il Giurista d’Impresa, nel dare veste giuridica alle decisioni aziendali, e nel supportare le medesime con la necessaria valutazione degli impatti legali, deve rispettarne i contenuti sostanziali, ferma restando l’osservanza delle norme di legge applicabili e delle norme del presente Codice di Condotta.

ARTICOLO 7 - Segretezza

Il Giurista d’Impresa deve mantenere la segretezza su tutte le informazioni di cui entra in possesso a motivo della sua professione, le quali siano state esplicitamente classificate come segrete, o la cui segretezza sia implicita nella loro natura, o caratteristica. Il dovere di segretezza permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, tranne quando la legge disponga diversamente, o quando l’informazione cada nel pubblico dominio, o quando la propria impresa vi abbia espressamente rinunziato.

ARTICOLO 8 - Formazione e aggiornamento professionale

  1. Il Giurista d’Impresa deve perfezionare le proprie competenze ed aggiornare con regolarità le proprie conoscenze teoriche e pratiche, in particolare attraverso la formazione continua alla quale dovrà dedicare, periodicamente e comunque secondo quanto previsto dallo statuto di AIGI, una parte congrua del proprio tempo. Tale aggiornamento potrà avvenire non soltanto attraverso lo studio individuale, ma anche e in particolare attraverso la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico. È dovere del Giurista d’Impresa quello di rispettare i regolamenti di AIGI concernenti gli obblighi ed i programmi formativi.
  2. Il Giurista d’Impresa deve concorrere attivamente alla formazione ed alla crescita professionale dei Giuristi d’Impresa propri collaboratori.

ARTICOLO 9 - Rapporti con i professionisti esterni e con le controparti

  1. Il Giurista d’Impresa dovrà valutare, in relazione alla natura della materia trattata, l’opportunità’ di ricorrere alla collaborazione di professionisti esterni anche ai fini della rappresentanza e della difesa in giudizio dell’impresa. In caso affermativo il Giurista d’Impresa avrà cura di rappresentare al professionista esterno i fatti e le circostanze rilevanti e di trasmettere allo stesso le opportune istruzioni per la trattazione della materia stessa.
  2. Il Giurista d’Impresa si comporterà con lealtà e correttezza anche nei rapporti con le controparti.

ARTICOLO 10 - Rispetto della professione e dell'Associazione

  1. Il Giurista d’Impresa deve astenersi da qualunque azione o comportamento che possano recare pregiudizio allo status ed alla reputazione professionale della categoria, e di AIGI, anche al di fuori della propria attività professionale.
  2. In particolare, il Giurista d’Impresa è tenuto ad osservare le norme del presente Codice di Condotta e le norme che regolano il funzionamento di AIGI e ad operare con lealtà’ nei confronti di AIGI e delle decisioni legittimamente assunte dagli organi statutari della medesima.

ARTICOLO 11 - Sanzioni disciplinari

Il Giurista d’Impresa si impegna, sul proprio onore, ad accettare con dignità e coerenza le sanzioni disciplinari che dovessero eventualmente essergli comminate dai competenti organi statutari di AIGI per la violazione delle norme dello Statuto, del presente Codice di Condotta e di regolamenti e/o politiche dell’Associazione.

Testo aggiornato ottobre 2021.